Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.L. 28/12/2006 n. 300

2. All'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, relativo al completamento degli interventi infrastrutturali per l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno 1973 n. 475, le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostitute dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2005".

3. I verbali di concordamento dell'indennitā di espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio, relativi alla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981 n. 219, conservano la loro efficacia indipendentemente dall'emanazione del decreto di espropriazione. 3-bis. L'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999 n. 354, e successive proroghe, si interpreta come applicabile esclusivamente alle occupazioni d'urgenza preordinate all'espropriazione. 3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1030, lettera

d), numero 1), capoverso c), della legge 27 dicembre 2006 n. 296, č differita al 1o gennaio 2008, limitatamente ai lavori e alle forniture per la manutenzione delle infrastrutture.

4. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004 n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 306, č ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005. 4-bis. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004 n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004 n. 186, č prorogato al 31 dicembre 2007. Alle Amministrazioni aggiudicatrici che, ai sensi del predetto comma, abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi, avvalendosi della facoltā di applicare la normativa previgente sulla medesima materia, di cui alle leggi 5 novembre 1971 n. 1086, e 2 febbraio 1974 n. 64, e relative norme di attuazione, le precedenti norme tecniche continuano ad applicarsi fino alla data dell'intervenuto collaudo.

Art. 3-bis - Interventi a favore del comune di Pietrelcina.

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo 2001 n. 80, possono essere realizzati entro il 31 dicembre 2009.

2. Al fine di realizzare gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo 2001 n. 80, al comune di Pietrelcina č assegnato un contributo di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3-ter - Proroga di termine in tema di prova di idoneitā per la qualifica di restauratore di beni culturali.

1. All'articolo 182, comma 1-bis, alinea, del codice dei beni culturali e del pa- esaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, le parole: "con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca, entro il 30 ottobre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro da emanare di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'universitā e della ricerca, entro il 31 dicembre 2007".

Art. 3-quater - Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e dagli eventi sismici del dicembre 1990.

1. Per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994, il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, č differito al 31 luglio 2007. La presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2007 e a 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. I termini di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, sono differiti al 31 dicembre 2007 al fine di consentire ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, di definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 31 dicembre 2007, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti giā eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 30 per cento.

Art. 3-quinquies - Riapertura dei termini per agevolazioni finanziarie a favore di soggetti ubicati in zone colpite da calamitā naturali.

1. I termini per accedere ai finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994 n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995 n. 35, e successive modificazioni, previsti dall'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997 n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997 n. 228, e alle agevolazioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004 n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004 n. 257, e successive modificazioni, anche a favore dei soggetti che hanno cessato l'attivitā anteriormente alla data del 19 ottobre 2004, sono ulteriormente prorogati fino ad esaurimento delle disponibilitā finanziarie assegnate.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4-quinquies, comma 1, decreto-legge 19 maggio 1997 n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997 n. 228, si applicano altresė alle aree a rischio di esondazione soggette a vincolo derivante da delibere regionali.

3. Si intendono inclusi tra i soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004 n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004 n. 257, e successive modificazioni, anche i titolari delle imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo.

4. All'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle residue risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994 n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995 n. 35, e successive modificazioni, ivi compresi gli oneri necessari all'attivitā istruttoria da parte di MCC spa.

Art. 4 - Disposizioni in tema di enti ed organismi pubblici, nonchč di attivitā produttive.

1. All'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, il comma 4 č sostituito dal seguente: "4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonchč gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.". 1-bis. All'articolo 1, comma 580, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, le parole: "a far tempo dal 31 marzo 2007" sono sostituite dalle seguenti: "a far tempo dal 15 giugno 2007" e le parole: "l'inquadramento" sono sostituite dalle seguenti: "l'inquadramento del personale". 1-ter. All'articolo 1, comma 585, lettera f), della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il termine per l'esercizio del diritto di opzione previsto da tale disposizione č prorogato al 31 dicembre 2008".

2. Soppresso

3. Fermo restando il divieto, per le aziende produttrici, di immettere in commercio nuovi lotti dei prodotti di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 27 maggio 2005 n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005 n. 149, che non siano conformi a quanto previsto dai commi 1 e 3 del predetto articolo 1-quater, la vendita delle confezioni prodotte prima del 31 dicembre 2005 e ancora presenti sul circuito distributivo č consentita fino a scadenza delle confezioni. Qualora un soggetto non vedente o ipovedente non trovi disponibile in una farmacia o in altro punto vendita una confezione conforme alle prescrizioni dei commi 1 e 3 del citato articolo 1-quater del decreto-legge n. 87 del 2005, le aziende produttrici e distributrici sono tenute a fornire con la massima sollecitudine alla farmacia o al punto vendita che ne faccia conseguente richiesta una confezione rispondente alle predette prescrizioni.

4. All'articolo 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002 n. 273, relativo alla proroga dell'applicazione del diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le parole: "2005 e 2006" sono sostituite dalle seguenti: "2005, 2006 e 2007". 4-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e successive modificazioni, č aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta negli anni 2005 e 2006, il termine per il completamento degli investimenti č prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008". 4-ter. All'articolo 37, comma 21-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007" e le parole: "31 marzo 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2008".

Art. 5 - Proroga di termini in materia ambientale.

1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151, č prorogato fino alla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2007.

2. Il comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, č sostituito dal seguente: "1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007.". 2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche

a) all'articolo 224, comma 2, le parole: "Entro dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi"

b) all'articolo 235, comma 17, primo periodo, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi"

c) all'articolo 236, comma 2, primo periodo, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi".

 

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